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Art. 1)

E’ costituita in Caselle l’associazione di diritto privato denominata ADAMA, organizzazione non lucrativa di utilità sociale – ONLUS. L’associazione non ha finalità di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Art. 2)

La sede dell’associazione è in Caselle, via Cesare Battisti, 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Art. 3)

L’associazione, apartitica e aconfessionale, ha come scopo lo svolgimento della propria attività nel settore dell’assistenza sociale, socio – sanitaria e della beneficenza in particolare rivolgendo il proprio impegno per consentire, favorire e sviluppare in ogni modo le possibilità di studio dei minori dei paesi  in via di sviluppo, direttamente presso il loro paese di origine. Nell’ambito di tale finalità promuoverà ed organizzerà conferenze, convegni, seminari, manifestazioni incontri raccolte fondi e quant’altro.

E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L’Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche e integrazioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Art. 4)

Possono far parte dell’associazione tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che ne condividono gli scopi. Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione compete in via esclusiva la facoltà di ammettere nuovi soci, nonché la determinazione delle quote sociali. La decisione del Consiglio di Amministrazione sulle domande di ammissione dei soci è insindacabile.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimensioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non  è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E’ espressamente esclusa al temporaneità della partecipazione alla vita associativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Art. 5 )

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio di amministrazione per morosità del socio nel pagamento delle quote sociali ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere degli organi dell’Associazione. L’esclusione dovrà essere sancita dall’Assemblea dei soci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Art. 6)

L’Associazione provvede allo sviluppo delle proprie attività con i mezzi finanziari che le derivano:

a)  dalle quote ed elargizioni dei propri soci;

b)  dai proventi delle proprie iniziative;

c)   dalle offerte, sovvenzioni, elargizioni, donazioni e lasciti diretti alla Associazione per il raggiungimento delle finalità statutarie;

d)  da eventuali entrate per servizi prestati e organizzati dall’Associazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Art. 7)

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci

  • il Consiglio di amministrazione

  • il Presidente

  • il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Art. 8)

L’Assemblea generale è composta da tutti gli associati. Ad essa sono demandate, oltre la nomina delle cariche sociali, anche le deliberazioni sul programma delle attività statutarie e sulle questioni di carattere generale.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci e deve essere convocata quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno metà degli associati.

In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibererà a maggioranza semplice.

Per le modifiche dello Statuto occorre la presenza dei tre quinti degli associati ed il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati. L’assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Nessun associato può rappresentare più di due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Hanno diritto ad intervenire all’assemblea e di votare tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Art. 9)

L’Associazione è retta dal Consiglio di Amministrazione, composto da sette membri, che sceglie nel proprio seno a maggioranza di voti il Presidente.

Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri, compreso il Presidente, sono tutti rieleggibili.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un vice-Presidente.

Dopo il primo triennio i componenti del Consiglio di Amministrazione verranno eletti dall’Assemblea degli associati ( che dovrà sceglierli tra i soci dell’Associazione ).

Le deliberazioni del Consilglio sono prese con l’intervento di almeno cinque membri ed a maggioranza degli intervenuti. In caso di cessazione per morte o per rinuncia di un componente del Consiglio, il presidente procederà alla sua sostituzione per cooptazione, salvo ratifica dell’Assemblea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Art. 10)

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea. Provvede agli atti necessari e utili all’efficienza dell’Associazione; predispone i bilanci preventivo e consuntivo e determina le quote associative. Il libro dei verbali è tenuto a cura del presidente ed i singoli verbali sono firmati dal presidente e dal segretario.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Art. 11)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vice-Presidente; la convocazione in seduta ordinaria deve essere fatta almeno tre volte l’anno con comunicazione scritta da inviarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

La convocazione straordinaria è fatta in tutti i casi di urgente necessità su iniziativa del Presidente o su richiesta scritta di cinque membri del Consiglio di Amministrazione. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi preside.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Art. 12)

Il presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vice-Presidente, ha la rappresentanza legale dell’Associazione, esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e adotta, in caso di urgenza tutti i provvedimenti necessari, informandone il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Art. 13)

Il Presidente può temporaneamente delegare singole facoltà di sua competenza ad altro membro del Consiglio di Amministrazione o ad eventuali procuratori anche all’estero.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Art. 14)

La vigilanza sull’Amministrazione dell’Associazione è esercitata da un Collegio di tre revisori dei conti, nominati per tre anni dall’Assemblea. Il Collegio è composto di persone con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio di esercizio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Art. 15)

Le cariche di presidente, consigliere di amministrazione e revisore dei conti sono gratuite e non possono dar diritto ad emolumenti di sorta salvo il rimborso delle spese sostenute per conto dell’Associazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Art. 16)

Con regolamento interno, approvata dal Consiglio di amministrazione potranno essere emanate le norme di esecuzione del presente statuto. Detto regolamento, una volta approvato dall’assemblea dei soci, sarà vincolante al pari dello statuto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Art. 17)

L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio di Amministrazione sottoporrà all’Assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente, ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all’anno successivo. Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per le attività di cui all’art. 2.

Gli utili, o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali non verranno distribuiti durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Art. 18)

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, la quale, se del caso, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di estinzione dell’Associazione, per qualunque causa, ogni sua attività patrimoniale dovrà essere devoluta ad altra Onlus, operante in identico o analogo settore, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge n. 662/1996, salva diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento con il vincolo di destinare il patrimonio residuo ad associazioni aventi le stesse finalità.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Art. 19)

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa fa riferimento al codice civile e alle leggi in materia, in particolare al D.Lgs. n.460/1997.